Controlli crediti d’imposta tutti da analizzare con indicazioni aggiornate atto di indirizzo MEF

definizione e differenze tra crediti inesistenti e non spettanti
La definizione precisa di credito d’imposta inesistente e non spettante è fondamentale per orientare correttamente i controlli fiscali e le conseguenti misure sanzionatorie. Il Decreto Legislativo 87/2024 ha fornito un chiarimento normativo indispensabile in questo ambito, differenziando nettamente due situazioni spesso confuse nei procedimenti di accertamento. Il credito d’imposta si definisce inesistente quando manca, in tutto o in parte, uno o più requisiti soggettivi o oggettivi previsti dalla normativa di riferimento. Ciò accade, ad esempio, se il credito si basa su operazioni mai realizzate o su documenti falsificati. Al contrario, il credito non spettante si verifica quando, pur essendo fondato normativamente, viene utilizzato in misura superiore a quella consentita oppure in violazione delle modalità di fruizione stabilite dalla legge, o ancora in assenza di presupposti formali richiesti. Tale distinzione non è solo teorica: influisce direttamente sulla qualificazione della condotta e sulle sanzioni applicabili, determinando quindi l’assetto del contenzioso tributario.
Indice dei Contenuti:
criteri di valutazione e ruolo della certificazione tecnica nei controlli
L’attività di verifica dell’Amministrazione finanziaria richiede una valutazione rigorosa e basata su criteri oggettivi, soprattutto in materia di crediti d’imposta. Il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha evidenziato come sia imprescindibile distinguere con precisione tra credito inesistente e credito non spettante, adottando un approccio tecnico e prudente.
Fondamentale nella valutazione è il riconoscimento del valore delle certificazioni tecniche, prodotte da professionisti qualificati o enti accreditati, che attestano la legittimità e la conformità delle operazioni sulle quali si fonda il credito. Questi documenti devono essere presi in seria considerazione e non possono essere disconosciuti senza motivazioni concrete e comprovate. La presenza di tali certificazioni può rappresentare una solida prova della buona fede del contribuente e della correttezza sostanziale dell’atto, ridimensionando così il sospetto di indebita appropriazione del credito.
Di conseguenza, l’Amministrazione deve operare con una valutazione che contempli la complessità tecnica dei casi e la congruenza della documentazione, riservando l’applicazione delle misure sanzionatorie più gravose solo ai casi di effettiva irregolarità manifesta e dimostrata.
Questo orientamento garantisce un bilanciamento tra l’esigenza di tutela del contribuente diligente e la necessità di contrastare gli abusi, offrendo un sostegno concreto all’efficacia dei controlli ma anche alla certezza giuridica del sistema fiscale.
poteri di riesame e autotutela: indicazioni per l’annullamento degli atti infondati
Il potere di riesame e autotutela dell’Amministrazione finanziaria assume un ruolo cruciale in materia di crediti d’imposta non spettanti o inesistenti. L’atto di indirizzo del **MEF** sottolinea l’importanza di un esercizio responsabile e tempestivo di tali poteri, con l’obiettivo di evitare che atti impositivi infondati, soprattutto quando basati su valutazioni tecniche già certificate, si traducano in ingiustizie e contenziosi evitabili. In tali casi, la norma invita gli uffici fiscali a procedere ad un accurato riesame dell’atto, valutando se sussistano motivi sufficienti per la sua revoca o annullamento in via autonoma, senza necessità di attendere l’intervento giudiziario.
La finalità di questa prassi è duplice: da un lato, ridurre l’onere del contenzioso tributario e le spese connesse; dall’altro, tutelare efficacemente sia il contribuente che agisce in buona fede, sia l’interesse pubblico al corretto funzionamento del sistema fiscale. Il riconoscimento del valore probatorio delle certificazioni tecniche raccolte in fase preventiva impone un dovere di prudenza e ragionevolezza nell’adozione di atti sanzionatori, evitando provvedimenti gravati da evidenti difetti di fondamento.
È imprescindibile che l’atto di autotutela non sia un semplice esercizio formale, bensì un momento di reale selezione delle posizioni meritevoli di contestazione. Se emergono elementi oggettivi che confermano la legittimità del credito, il rifiuto di annullare l’atto da parte dell’Amministrazione espone ad un rischio di danni economici e reputazionali sia per il contribuente sia per enti pubblici. Pertanto, il riesame costituisce uno strumento che valorizza la responsabilità amministrativa, promuovendo una gestione più efficiente, trasparente e proporzionata dei procedimenti di controllo fiscale.
L’indicazione del **MEF** orienta verso un approccio conservativo nelle contestazioni sui crediti d’imposta, riservando l’adozione di misure coercitive a casi di reale irregolarità e fornendo al contribuente una tutela rafforzata attraverso il riconoscimento dell’efficacia probatoria delle certificazioni tecniche.
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