Contribuzione figurativa per cariche elettive e sindacali nuovi controlli rigorosi INPS sulla documentazione completa

Contribuzione figurativa e normativa di riferimento
La contribuzione figurativa rappresenta un elemento cruciale per i lavoratori che svolgono incarichi pubblici elettivi o sindacali, garantendo la continuità della posizione assicurativa durante il periodo di sospensione del rapporto di lavoro per aspettativa non retribuita. La disciplina di riferimento si fonda essenzialmente sull’articolo 31 della legge 20 maggio 1970, n. 300 (Statuto dei Lavoratori), che stabilisce il diritto all’aspettativa non retribuita per chi ricopre cariche sindacali o pubbliche a livello provinciale o nazionale.
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Fondamentale è altresì l’articolo 3 del decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 564, che detta le condizioni necessarie per il riconoscimento della contribuzione figurativa, imponendo la forma scritta e tempestiva dei provvedimenti di aspettativa. Senza un atto formale, datato e sottoscritto dal datore di lavoro, l’INPS non può procedere all’accredito dei contributi.
I requisiti essenziali per accedere alla contribuzione figurativa sono due: la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato soggetto all’assicurazione IVS che venga sospeso tramite aspettativa non retribuita e la presenza di idonea documentazione scritta che attesti tale sospensione.
Importante è la tempistica della documentazione, che deve essere anteriore all’inizio del periodo di aspettativa. Nel caso in cui il lavoratore non fosse assunto al momento del conferimento dell’incarico, non spetta il beneficio previdenziale per quel mandato. Questa normativa mira a uniformare le prassi tra gestioni pubbliche e private, evitando incertezze e contenziosi sulle modalità di accredito della contribuzione figurativa.
Documentazione richiesta per l’accredito dei contributi
La documentazione richiesta per l’accredito della contribuzione figurativa rappresenta un aspetto imprescindibile e rigoroso su cui l’INPS ha recentemente ribadito la propria linea con il messaggio n. 3505 del 21 novembre 2025. Per poter beneficiare del riconoscimento contributivo durante il periodo di aspettativa non retribuita, è fondamentale che il soggetto interessato presenti un atto scritto del datore di lavoro che attesti formalmente la concessione dell’aspettativa stessa, datato e sottoscritto prima dell’inizio dell’assenza dal lavoro.
Nel caso in cui tale atto sia già in possesso dell’Istituto, soprattutto in presenza di aspettative a tempo indeterminato o rinnovate, è sufficiente allegare una dichiarazione del datore di lavoro che certifichi la continuazione delle condizioni originarie senza variazioni. Questa procedura consente di evitare lungaggini e semplifica le successive richieste di accredito.
Più complessa e delicata è la gestione delle situazioni in cui il provvedimento originario non sia reperibile né presso l’INPS, né presso il datore di lavoro o il lavoratore. In tali casi, il datore di lavoro può rilasciare una dichiarazione sostitutiva in cui spiega le ragioni dell’irreperibilità e fornisce documenti alternativi che attestino inequivocabilmente il collocamento in aspettativa. Tra questi strumenti probatori rientrano estratti del Libro Unico del Lavoro, prospetti paga utilizzati per il calcolo della retribuzione figurativa o qualsiasi documento idoneo a ricostruire il legame giuridico e temporale dell’aspettativa.
Tuttavia, l’INPS evidenzia che tali dichiarazioni e documenti sostitutivi, presi singolarmente, non sono sufficienti a garantire il diritto all’accredito: è imprescindibile che siano accompagnati dalla dichiarazione ufficiale del datore di lavoro sulla mancata reperibilità dell’atto formale originario. Solo in questa combinazione è possibile procedere senza rischiare contestazioni o rigetti.
Questa disciplina si applica altresì nei casi di passaggio di azienda o fusioni societarie che comportino un trasferimento continuativo del rapporto di lavoro. In presenza di continuità senza interruzioni, la documentazione sostitutiva può legittimamente integrarsi all’atto originale, preservando i diritti del lavoratore. Viceversa, se il rapporto di lavoro subisce delle interruzioni, la sostituzione della documentazione non opera automaticamente, richiedendo un’attenta valutazione concreta.
Ruolo degli incarichi sindacali e controlli INPS
Il ruolo degli incarichi sindacali assume una centralità imprescindibile nel riconoscimento della contribuzione figurativa, laddove la forma scritta e la conformità statutaria costituiscono i pilastri della legittimità dell’accredito. L’INPS, attraverso il messaggio n. 3505, ribadisce l’obbligo della nomina formale e documentata secondo le previsioni statutarie delle organizzazioni sindacali interessate, escludendo valutazioni di merito sull’effettivo svolgimento delle funzioni rappresentative. La giurisprudenza della Corte di Cassazione conferma questa impostazione, sottolineando che il diritto alla contribuzione figurativa si fonda esclusivamente sull’esistenza di un atto scritto, rilasciato tempestivamente e conforme agli statuti, e non sull’effettiva operatività o qualità del mandato.
Inoltre, incarichi interni quali “delegato”, “membro di organi collegiali” o “dirigente sindacale” trovano tutela previdenziale solo se formalmente conferiti e riconducibili agli organi statutari dell’associazione sindacale, a prescindere dalle etichette operative usate dall’organizzazione.
L’INPS ha altresì incaricato le proprie strutture territoriali di esercitare un controllo rigoroso, garantendo uniformità interpretativa a livello nazionale. Tale attività comprende una verifica scrupolosa della completezza e regolarità documentale, in particolare dell’atto scritto di collocamento in aspettativa con data anteriore al periodo da riconoscere, e della congruità delle dichiarazioni sostitutive in caso di irreperibilità del documento originario.
Questa attenzione si estende anche al riesame in autotutela delle pratiche già valutate e ai ricorsi pendenti, con l’obiettivo di prevenire contenziosi e di assicurare un’applicazione omogenea delle norme. L’istituto sottolinea che la contribuzione figurativa rappresenta un diritto fondamentale per i lavoratori che assumono ruoli di rappresentanza collettiva, proteggendo la continuità assicurativa e previdenziale senza penalizzare chi dedica il proprio impegno a funzioni pubbliche o sindacali, confermando così l’importanza del corretto adempimento formale e del controllo rigoroso da parte delle istituzioni competenti.




