Pagamento del Canone RAI in bolletta: ecco quanto e cosa si spende
Ormai è risaputo che dato l’elevato numero di utenti che non contribuivano al pagamento del canone RAI, con motivazioni diverse e non sempre fuori luogo, il governo ha introdotto il pagamento del canone RAI in bolletta dell’energia elettrica, naturalmente con una voce aggiuntiva che concorre all’aumento del totale complessivo da pagare, questo articolo ti aiuterà a capire nel dettaglio la nuova normativa in essere.
I cittadini non hanno quindi ricevuto il bollettino per effettuare il pagamento, ma hanno sicuramente visto che l’importo totale della bolletta della corrente ha avuto un’impennata nei mesi passati, proprio in virtù di questa voce aggiuntiva.
Trattandosi il 2016 di un anno di transizione, le modalità con le quali questo pagamento viene richiesto non sono quelle definitive che prenderanno piede a partire da gennaio 2017.
Ciò che non dovrebbe cambiare è che l’importo è stato ridotto rispetto agli anni passati ed ora è fissato a 100€, la cifra potrebbe rimanere invariata, ma dal Ministero non vi sono sbilanciamenti in tal senso per gli anni successivi.
Mentre per l’anno in corso le prime rate sono state condensate nella bolletta del mese di luglio per un importo pari a € 70 che va a coprire il periodo da gennaio a luglio del 2016 successivamente ogni mese verranno addebitati ulteriori € 10 sino al mese di ottobre.
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Per il 2017, invece, le cose funzioneranno in modo un po’ più graduale, per cui verrà richiesta la corresponsione di 10 rate da € 10 ogni mese, fino al mese di ottobre.
I fornitori di energia elettrica, sia per l’anno in corso per quelli successivi, sono tenuti al versamento degli importi pagati per il canone RAI entro il 20 dicembre dell’anno di riferimento all’agenzia delle entrate, unitamente all’elenco dei nominativi per i quali tali importi vengono pagati.
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Che cosa stabilisce la legge
È stato inoltre deciso dal governo che non verrà richiesto nessun saldo, né penalità o addebito per gli anni passati per il quali il versamento dell’importo relativo al canone era stato effettuato.
Entrando invece nel merito della legge di stabilità del 2016 e di quanto ha stabilito, si evince dal testo della norma che il pagamento del canone è comunque legato alla disponibilità di apparecchiature adatte a ricevere trasmissioni radiotelevisive ed in automatico si desume che la titolarità di un contratto di energia elettrica per chi è residente implica anche il possesso di tali apparecchiature.
Tuttavia è bene specificare che benché la RAI pretenda che all’interno della suddetta voce rientrino anche computer, smartphone e tablet, di fatto la legge non identifica le apparecchiature in modo preciso ed univoco e non specifica che questi apparecchi rientrano nella categoria.
Chi non detiene apparecchi Deve farlo presente all’agenzia delle entrate tramite una dichiarazione valevole per un anno, in quanto rimane comunque l’agenzia delle entrate il soggetto al quale rivolgersi per questo genere di comunicazioni e non il fornitore di energia elettrica che di fatto costituisce unicamente un tramite per la riscossione.
Spetterà poi all’agenzia delle entrate occuparsi della verifica inerente alle dichiarazioni ricevute di non possesso degli apparecchi televisivi infatti serramenti accertamenti ed eventuali sanzioni spettano proprio a questo ente.
Per quanto riguarda gli aspetti direttamente pratici e bene sapere che camminerai viene addebitato sulle fatture relative alla residenza poiché i fornitori non possono essere a conoscenza dei nominativi delle persone tenute al pagamento del canone, questo onere spetta all’acquirente unico ovvero l’agenzia delle entrate.
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Questa distinzione è molto importante in quanto nel momento in cui ad esempio un cittadino decidesse di cambiare fornitore dell’energia elettrica: gli importi relativi al pagamento del canone RAI dovranno essere suddivisi in funzione del periodo nel quale viene effettuato il cambio e quindi contenuti nelle bollette proprio in ragione del periodo di fatturazione.
In questo senso sarà compito dell’acquirente unico farsi carico di registrare tali variazioni in modo che non ci siano sovrapposizioni nel pagamento degli importi dovuti.
Benché possa sembrare scontato, specifichiamo comunque che l’abbonamento RAI non potrà essere soggetto a imposte all’interno della bolletta e dovrà quindi essere indicato separatamente rispetto alle voci relative ai consumi effettuati per il periodo di competenza.
Pagamento e morosità
Una nota positiva in tutta questa faccenda è che il metodo di pagamento previsto è il medesimo utilizzato per il pagamento delle bollette; non sarà pertanto necessario recarsi separatamente presso gli uffici postali per il pagamento del bollettino come avveniva in precedenza, ma sarà sufficiente procedere al pagamento tramite RID per quei clienti che già avevano attivato la domiciliazione delle bollette.
Con questa modalità di pagamento servono tuttavia dei dubbi in merito alla morosità degli utenti: cosa succede nel caso in cui un utente paghi l’importo della bolletta relativo alla corrente elettrica, ma non quello della rata del canone?
Ovvero: quali sono le conseguenze se i soldi versati sono inferiori al totale riportato sulla bolletta, ma sono sufficienti per coprire i consumi e non per pagare la rata del canone? Il pagamento della bolletta energetica viene considerato saldato oppure no?
Funziona in questo modo: in questo caso il fornitore di energia elettrica dovrà ritenere pagati gli importi relativi alla sua fornitura, mentre ciò che verrà considerato scoperto saranno i 10 € di rata del canone RAI; sarà quindi onere dell’Agenzia delle Entrate provvedere al recupero dell’importo suddetto e di conseguenza il cliente non potrà essere considerato moroso e non potrà essere effettuato il distaccamento.
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L’Agenzia delle Entrate, in modo solerte, prevede anche il caso in cui, pur non essendo titolari di un’utenza elettrica, si sia comunque in possesso di un televisore: in questo caso l’importo del canone dovrà essere pagato tramite modello F 24 alla sezione erario alla voce TVRI entro il 31 ottobre.
Benché questa specifica possa apparire strana, sul sito relativo proprio al Canone RAI, sono indicate tutte le casistiche in cui questa situazione possa verificarsi, come d’esempio nel caso in cui il figlio viva nella seconda casa dei genitori ed abbiano lì la residenza ma l’utenza non sia intestata a lui.
È inoltre previsto il caso in cui importo importo debba essere versato solamente per quanto riguarda il primo semestre in questo caso però l’importo da versare sarà di 51,03 centesimi
Benché possa sembrare una forzatura questo sistema di riscossione del canone, si prevede che andrà ad incrementare il gettito fiscale recuperando quella fetta di evasione che proprio in merito a questo settore è particolarmente consistente.