Bonus ristrutturazione per residenti esteri uso limitato della casa riduce detrazione fiscale completa

Il bonus ristrutturazione per residenti all’estero: requisiti e limiti
Il bonus ristrutturazione rappresenta una delle principali agevolazioni fiscali per chi sostiene spese di rinnovamento edilizio sugli immobili residenziali in Italia. La normativa attuale, con un focus sulle novità introdotte dalla Legge di Bilancio 2025, disciplina con precisione i requisiti per accedere alla detrazione IRPEF, in particolare per i contribuenti iscritti all’AIRE, ossia i cittadini italiani residenti all’estero. Questo post analizza i criteri fondamentali e le limitazioni imposte per fruire del bonus, evidenziando le condizioni che incidono sull’aliquota detraibile e la necessaria dimora abituale nell’immobile.
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Per accedere alla detrazione, è necessario essere titolari di un diritto reale sull’immobile, come la proprietà o l’usufrutto. Tuttavia, la detrazione potenziata al 50% per le spese sostenute nel 2025 è riservata esclusivamente a chi utilizza l’abitazione come principale dimora. Nel caso di cittadini residenti all’estero, che utilizzano la casa solo occasionalmente per vacanze o esigenze sporadiche, la normativa non consente il riconoscimento pieno dell’agevolazione.


Per questi soggetti, infatti, la detrazione riconosciuta scende automaticamente al 36%, equivalente all’aliquota base prevista per le seconde case o per immobili non adibiti a dimora abituale. Questo perché il requisito essenziale è la dimora stabile e continuativa nell’immobile, requisito che si configura con la presenza effettiva, quotidiana o almeno abituale, e non con la semplice titolarità o uso saltuario dell’abitazione.
Il bonus ristrutturazione per i residenti all’estero esige sempre la verifica delle condizioni di utilizzo effettivo dell’immobile per definirne la natura di abitazione principale. La sola proprietà o l’impiego sporadico non sono sufficienti a garantire la detrazione maggiorata, la quale rimane riservata a chi ha stabilito nel bene il proprio centro abituale di interessi personali e familiari.
L’impatto della dimora abituale sull’aliquota detraibile
La dimora abituale costituisce il criterio cardine per la determinazione dell’aliquota applicabile alla detrazione per le spese di ristrutturazione. La normativa, supportata da interpretazioni ufficiali dell’Agenzia delle Entrate, sottolinea come sia indispensabile che il contribuente svolga una presenza continuativa e stabile nell’immobile oggetto degli interventi per poter beneficiare della detrazione massima del 50%.
Non basta quindi la registrazione anagrafica né la mera proprietà o il possesso del diritto reale sull’immobile. È necessario dimostrare che il fabbricato sia effettivamente il luogo in cui il contribuente o i suoi familiari risiedono abitualmente, con presenza concreta e dedizione quotidiana. Tale condizione si traduce in un effettivo utilizzo abitativo, escludendo a priori gli usi saltuari o stagionali, compresi quelli legati a vacanze o brevi soggiorni.
Ne consegue che i contribuenti con residenza fiscale all’estero, inclusi gli iscritti all’AIRE, possono accedere soltanto all’aliquota ridotta del 36%, qualora l’immobile italiano non rappresenti la dimora abituale. L’utilizzo saltuario della casa è infatti incompatibile con il requisito fondamentale previsto dalla Legge di Bilancio 2025, che mira a privilegiare solamente chi dimora stabilmente nell’immobile ristrutturato.
Questa distinzione è ribadita anche per casi in cui l’immobile diventi abitazione principale successivamente alla conclusione dei lavori; in tale scenario, la detrazione al 50% è riconosciuta solo se l’effettiva dimora abituale viene instaurata in tempi ragionevoli e documentabili. Tali chiarimenti confermano la severità dei criteri richiesti per beneficiare delle aliquote agevolate e la necessità di mantenere la condizione di dimora abituale per tutta la durata del periodo di detrazione.
Casi pratici e implicazioni fiscali per i contribuenti AIRE
La recente interpretazione fornita dall’Agenzia delle Entrate chiarisce aspetti fondamentali per i cittadini iscritti all’AIRE che effettuano lavori di ristrutturazione su immobili situati in Italia. Nel caso esaminato, un contribuente residente in Svizzera ha sostenuto spese su una seconda casa utilizzata sporadicamente. L’Amministrazione finanziaria ha stabilito con fermezza che l’uso saltuario dell’immobile esclude la possibilità di beneficiare della detrazione al 50%, limitandosi quindi alla quota ordinaria del 36% prevista per le abitazioni non principali.
Questa interpretazione si riflette direttamente sulle scelte fiscali dei cittadini all’estero, che devono considerare la reale destinazione e frequenza d’uso dell’immobile per evitare contestazioni in fase di accertamento. La mera proprietà o il diritto reale non sono sufficienti a garantire la detrazione maggiorata, che è riservata esclusivamente alle abitazioni in cui si stabilisce la dimora abituale, identificata tramite elementi concreti come presenze continuative e stabilità dell’uso.
Ne derivano implicazioni pratiche rilevanti: i contribuenti AIRE che effettuano lavori su immobili a uso saltuario devono orientarsi verso la detrazione al 36%, evitando di richiedere benefici fiscali non spettanti. Oltre a ridurre la quota detraibile, questa posizione contribuisce a limitare potenziali contenziosi con l’Agenzia delle Entrate, confermando un approccio rigoroso e coerente nel valutare il requisito della dimora abituale. Pertanto, la pianificazione degli interventi deve necessariamente tener conto della natura e della frequentazione effettiva dell’immobile per ottimizzare il beneficio fiscale legato al bonus ristrutturazione.





