Antitrust stabilisce impegni per Swisscom dopo le trattative con Fastweb e Vodafone Italia
Impegni dell’Antitrust per l’acquisizione di Vodafone Italia
L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha rilasciato l’autorizzazione per l’acquisizione di Vodafone Italia da parte di Swisscom-Fastweb, imponendo tuttavia una serie di impegni specifici. Questi vincoli, attivi dalla data di chiusura dell’operazione fino al 31 dicembre 2027, mirano a garantire la concorrenza nel mercato delle telecomunicazioni italiane. In particolare, Swisscom è tenuta a garantire che Fastweb eroghi servizi di accesso all’ingrosso alla rete per il settore business e per la pubblica amministrazione.
Un ulteriore obbligo stabilito da Antitrust implica che Swisscom si assicuri che Fastweb e Vodafone cooperino nel fornire ai concorrenti le informazioni necessarie per mantenere condizioni paritarie nelle gare pubbliche. È cruciale per la trasparenza e l’equità nel mercato che le aziende concorrenti possano partecipare alle gare con le medesime informazioni e opportunità.
In aggiunta, Fastweb non può disdire i contratti già esistenti per i servizi di accesso ultrabroadband alla clientela residenziale e sarà tenuta a negoziare in buona fede con nuovi operatori per la conclusione di contratti pluriennali. L’Autorità ha anche imposto la nomina di un fiduciario che monitorerà il rispetto di questi impegni. Swisscom ha diritto di contestare il provvedimento presso il TAR del Lazio, ma è obbligata a rispettare gli impegni fino a eventuali esiti alternativi di tale ricorso.
Servizi di accesso all’ingrosso per clientela affari e pubblica amministrazione
È previsto che Swisscom Italia S.r.l. garantisca che Fastweb offra servizi di accesso all’ingrosso Ethernet to Connect (“E2C”) per creare connessioni ethernet point-to-point (“P2P”) in fibra ottica. Questi servizi E2C P2P saranno accessibili per due categorie: siti già collegati alla rete proprietaria di Fastweb (“ON-Net”) e quelli situati in prossimità di tale rete, per i quali sia possibile applicare prezzi di listino e tempi di collegamento standard (“NEAR-Net”). Inoltre, i servizi dovranno rispettare i profili MEF (“Servizi E2C P2P MEF”) o operate su base standard (“Servizi E2C P2P Standard”). Gli operatori interessati riceveranno una proposta contrattuale per l’attivazione di nuovi Servizi E2C P2P, garantendo una velocità fino a 1 Gbps con banda simmetrica e implementando i Service Level Agreement (“SLA”) in vigore, assicurando al contempo che i prezzi non superino quelli stabiliti dalle tabelle menzionate nel provvedimento.
In un’altra dimensione, Fastweb dovrà fornire servizi di accesso all’ingrosso tramite connessioni P2P in fibra ottica con capacità dedicata end-to-end utilizzando tecnologia DWDM (“Servizi DWDM”). Precedentemente all’attivazione di tali servizi, sarà realizzato uno studio di fattibilità per valutare la rete in fibra di Fastweb già esistente, la posizione del cliente, e la complessità delle architetture di rete necessarie. Se il risultato dello studio di fattibilità è positivo, il costo per il Servizio DWDM sarà definito a condizioni di mercato. Anche questo rimedio sarà sottoposto a sorveglianza da parte del fiduciario designato, a garanzia del rispetto di tutte le condizioni stabilite.
Messa a disposizione di informazioni nelle procedure di gara
Swisscom, in qualità di nuovo azionista di Fastweb, ha assunto l’impegno a garantire che le informazioni relative ai servizi offerti da Fastweb e Vodafone siano disponibili per garantire condizioni paritarie per tutti i concorrenti in fase di partecipazione a gare pubbliche. Questa misura è volta a garantire un ambiente competitivo equo e trasparente, fondamentale per il corretto funzionamento del mercato delle telecomunicazioni.
Le informazioni necessarie dovranno essere fornite in occasione di gare bandite da Consip, da singole pubbliche amministrazioni o da altre centrali di committenza regionali. In particolare, le informazioni includeranno dettagli cruciali, come la data di sottoscrizione dei contratti di fornitura da parte di Fastweb e Vodafone, date di attivazione dei servizi e dati sul traffico dei servizi di telefonia fissa. Queste informazioni, note come “Informazioni Fornite”, devono essere comunicate tempestivamente alle stazioni appaltanti e agli operatori interessati, che devono soddisfare i requisiti di partecipazione.
In aggiunta, per l’accordo quadro TF5, i dati richiesti comprendono anche le consistenze dei servizi acquisiti dalle pubbliche amministrazioni, suddivisi per comune e per tipologia di servizio. La necessità di trasparenza si estende anche ad ulteriori gare dove le informazioni dovranno seguirne un formato simile, adattato in base alla complessità del servizio richiesto. I risultati di questo processo dovranno essere comunicati entro 15 giorni lavorativi dalla richiesta, garantendo così un’efficace pianificazione delle attività e una gestione fluida delle transitioni verso i nuovi fornitori.
Servizi di accesso all’ingrosso per clientela residenziale
Nel contesto della regolamentazione dell’acquisizione di Vodafone Italia da parte di Swisscom, è stabilito che Fastweb sia tenuta a mantenere i contratti di fornitura di servizi all’ingrosso già esistenti. Tali contratti riguardano l’accesso a servizi di broadband ultrabroadband per le aree in cui Fastweb ha accesso diretto e tramite co-locazione presso le centrali di FiberCop. Questa misura è determinante per sostenere la stabilità nel mercato e garantire che i servizi rimangano disponibili per la clientela residenziale. Qualora il contesto giuridico, economico o normativo cambi in maniera sostanziale, Fastweb potrà esercitare il diritto di disdetta.
In aggiunta, Fastweb è obbligata a negoziare in buona fede con nuovi operatori per stipulare contratti pluriennali per la fornitura di servizi di accesso all’ingrosso destinati alla clientela residenziale. Tali contratti devono garantire condizioni di mercato adeguate e una durata di competizione che spezzi l’attuale monopolio, supportando quindi una maggiore pluralità di offerte per i consumatori finali. È previsto che il monitoraggio di questa parte dell’impegno sia effettuato dal fiduciario nominato da Swisscom per garantire la trasparenza e la conformità alle condizioni stabilite dall’Autorità.
Queste decisioni arrivano in un periodo in cui la competitività del mercato delle telecomunicazioni è cruciale per il progresso tecnologico e per soddisfare le crescenti esigenze dei consumatori per la connettività. La combinazione delle garanzie di accesso all’ingrosso e della negoziazione aperta con nuovi operatori è un tentativo deliberato di bilanciare il potere di mercato e incoraggiare l’adozione di tecnologie avanzate in tutto il settore.
Nomina di un fiducioso per il monitoraggio dei rimedi
Nomina di un fiduciario per il monitoraggio dei rimedi
Per garantire il rigoroso rispetto degli impegni assunti in seguito all’acquisizione di Vodafone Italia da parte di Swisscom, è prevista la nomina di un fiduciario indipendente, il quale avrà il compito di monitorare l’applicazione dei rimedi stabiliti dall’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato. Questo fiduciario dovrà essere selezionato entro 30 giorni dalla comunicazione del provvedimento e deve possedere caratteristiche di totale indipendenza rispetto a Swisscom e alle sue controllate, in modo da assicurare un’osservazione imparziale e non influenzata.
Il fiduciario avrà a disposizione un mandato dettagliato che includerà l’organizzazione di un piano di lavoro per la supervisione delle attività legate all’implementazione dei rimedi. Tra i compiti principali del fiduciario ci sarà quello di verificare l’esecuzione delle richieste per i nuovi servizi di accesso all’ingrosso, come stabilito nei punti precedenti. Ciò implica controllare che Fastweb abbia rispettato i tempi e le condizioni previste per l’attivazione dei servizi E2C P2P e DWDM, e che le tariffe applicate siano conformi a quanto stabilito dall’Autorità.
Inoltre, il fiduciario sarà responsabile della supervisione delle comunicazioni di informazioni durante le procedure di gara, garantendo che le informazioni necessarie siano fornite in modo tempestivo e che vengano mantenute condizioni di parità tra i concorrenti. La sua funzione di monitoraggio si estenderà anche ai contratti esistenti, per assicurarsi che eventuali disdette siano giustificate solo da modifiche sostanziali e documentabili del contesto giuridico o economico.
Il fiduciario, pertanto, non solo avrà il compito di garantire l’applicazione delle normative, ma anche di rendere conto all’Autorità mediante relazioni semestrali riguardanti l’andamento delle pratiche e l’identificazione di eventuali criticità. Questa struttura di monitoraggio è stata concepita per tutelare il mercato e i consumatori, conferendo una supervisione indipendente e obiettiva alle dinamiche post-fusione.